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| ALCOOLTEST E DIRITTI DEL FERMATO
( pubblicato su Vigile amico) |
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Potrebbe elencare i diritti che ha un cittadino se viene fermato e gli Viene chiesto di sottoporsi all'alcool test mediante etilometro ? Perchè non riesco piu' a capirci nulla. La legge italiana dice una cosa, Voi ne fate un'altra, e i giudici un'altra ancora . Vi riporto questa Notizia ansa: (ansa) - Udine, 24 feb - l'etilometro e' nullo se al test non assiste un Avvocato. Lo sostiene un gup di Udine, che ha assolto un automobilista Risultato positivo. Il difensore e' riuscito a dimostrare che il test dell'alcol e' un Accertamento irripetibile e nel caso specifico era stato fatto senza L'avviso all'automobilista della facolta' di farsi assistere da un Difensore. Il legale ha anche fatto notare come lo stesso verbale D'accertamento della polstrada presentasse orari incompatibili con L'accertamento. Grazie per la cortese attenzione.
Risposta :
Bisognerebbe conoscere la sentenza e non rifarsi ad un commento dell'Ansa. L'accertamento con etilometro può essere disposto legittimamente nei casi tassativamente indicati dall'articolo 186 e cioè quando il soggetto sia stato sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi o alle prove che abbiano fornito risultato positivo; dette procedure di accertamento preventivo dovranno essere regolamentate dalle direttive del Ministero, al momento non diramate. ovvero, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente è in stato di ebbrezza (sintomatico); oppure quando sia stato coinvolto in un sinistro stradale e infine, sempre in questa evenienza, quando sia stato trasportato in ospedale per accertamenti medici a seguito di sinistro. In tutti i casi si tratta di accertamento urgente (irripetibile) sulla persona ex art 354 cpc e come tale soggetto alle garanzie previste per gli atti c.d. a sorpresa o urgenti, vale a dire che vi è l'obbligo di avvertire l'interessato che può farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che vi sia alcun obbligo di attenderlo sul posto, ostando a ciò i motivi di urgenza della ricerca della prova, stante la sua alterabilità nel tempo (per questo è irripetibile). Quindi, la sua considerazione è corretta per il caso esaminato, ma errata per quanto riguarda la generalizzazione (Voi) in quanto nessuno di Noi, ad esempio, attribuisce alla generalità dei conducenti il reato di guida in stato di ebbrezza, ma, tutelando i diritti della persona sottoposta alle indagini e nel contempo la dignità della stessa, questa viene invitata a sottoporsi agli accertamenti di legge, con l'avvertenza che può farsi assistere da un legale di fiducia senza alcun obbligo di attesa prima della sottoposizione alle due prove con l'etilometro o con la prova qualitativa di screening, dando notizia che in caso di rifiuto si applicheranno le stesse procedure previste per la guida in stato di ebbrezza, reato che potrà concorrere con quello del rifiuto se sussistente in base agli accertamenti sintomatici. |
CONCLUSIONE:
Pertanto come conseguenza delle considerazioni di cui sopra, il controllo preventivo (ma non probatorio) con strumento di screening non invasivo, non essendo al momento considerato prova probatoria, ma semplicemente prova qualitativa non invasiva segnalatrice della presenza di alcool, può essere ammesso senza la presenza di un legale. ( anche se il nostro strumento Alcooltest fiala CEC è in grado di svolgere una prova quantitativa essendo graduato e mantenere l’effetto della prova per un anno)
E si applicheranno le stesse procedure previste per la guida in stato di ebbrezza, reato che potrà concorrere con quello del rifiuto se sussistente in base agli accertamenti sintomatici.
Pertanto l’alcooltest non invasivo e monouso Fiala CEC è sicuramente un ottimo strumento di screening a supporto del lavoro degli Agenti nell’applicazione del metodo “sintomatico”, in quanto dopo aver rilevato la presenza di alcool esso rimarrà colorato come “prova qualitativa” ed lo stato di alterazione psico/fisico dell’utente rilevato attraverso i suoi sintomi, verrà certificato dall’Agente stesso in quanto abilitato a tale procedura.
Alcoltest e deposito atti:
vista l'attualità del problema, si ricorda che la Cass. pen. sez. V, 27 maggio 1996 n. 5276 ha precisato che: "In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi
dell'art. 354 terzo comma c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento senza che abbia diritto di preventivo avviso e per effetto dell'art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa sanabile se non eccepita tempestivamente ovvero se non determinante una effettiva diminuzione della possibilità di difesa." |
{ABLOCCO-1002}
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